COMUNICAZIONE AI SENSI della Legge 112/2013

Avviso al pubblico

COMUNICAZIONE ex Art. 9, commi 2 e 3, del D.L. 91/2013, convertito con legge n. 112/2013

Art. 9. Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell’importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L’articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell’ambito delle risorse ad essi assegnate.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

Comunicazioni ex Art.9 comma 2 al seguente link:

Comunicazioni ex art.9 comma 2

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento o aggiornamento.

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE BENEFICIARIO: 03029420175